Badge di cantiere: prevenzione, vigilanza e digitalizzazione

Il panorama normativo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro introduce un nuovo sistema di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro con l’approvazione del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 19 convertito in Legge 29 dicembre 2025, n. 198. L’obiettivo è di contrastare con maggiore severità il fenomeno degli infortuni sul lavoro e del lavoro sommerso, agendo su tre leve fondamentali: prevenzione, vigilanza e digitalizzazione. Il legislatore ha, infatti, deciso di incidere in maniera più puntuale in tutti quei settori dove la frammentazione della catena produttiva e il ricorso sistematico al regime di subappalto, spesso, sono fattori determinanti per una sicurezza di scarso livello.

Prevenzione

Vigilanza

Digitalizzazione

Il nuovo decreto sottolinea come la prevenzione possa alimentare positivamente il sistema di incentivazione e qualificazione delle imprese, attraverso:

  • Revisione delle aliquote INAIL, introducendo un sistema bonus basato sull’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni e premiare le imprese virtuose (art. 1);
  • Formazione tempestiva per le aziende a basso rischio che deve concludersi obbligatoriamente entro 30 giorni dall’assunzione dei lavoratori, garantendo una prevenzione immediata all’ingresso nel ciclo produttivo (art. 1-bis).

La vigilanza viene effettuata seguendo una scala di priorità e con una maggiore tempestività nell’applicazione delle sanzioni:

  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell’orientare la propria attività di vigilanza, deve dare priorità assoluta alle verifiche nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia nel settore pubblico che privato (art. 3, comma 1);
  • Per violazioni gravi (es.: impiego di lavoratori irregolari), la decurtazione dei punti dalla patente a crediti avviene in maniera più rapida, a seguito della notifica del verbale di accertamento (art. 3, comma 4);
  • Le Procure della Repubblica hanno l’obbligo di trasmettere tempestivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) le informazioni necessarie per la sospensione della patente o la decurtazione dei crediti, basandosi sui rilievi effettuati dai pubblici ufficiali subito dopo un infortunio (art. 3, comma 4).

La digitalizzazione agisce come il fattore abilitante per la trasparenza e il controllo in tempo reale:

  • Badge di cantiere digitale: il tesserino di riconoscimento già previsto dal D.lgs. 81/08, deve essere ora integrato da un codice univoco anticontraffazione, disponibile in formato digitale ed interoperabile cona la piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) (art. 3, comma 2);
  • Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL, il badge digitale viene generato e precompilato automaticamente dal sistema, riducendo i margini di errore o manipolazione da parte dell’impresa (art. 3, comma 2);
  • L’INL per le sue attività di controllo utilizza le informazioni presenti nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS), permettendo un incrocio dei dati tra diverse autorità di vigilanza per identificare le irregolarità in modo più efficiente (art. 3, comma 4);
  • La legge prevede l’uso di tecnologie specifiche per il monitoraggio dei flussi della manodopera e dei livelli di sicurezza nei cantieri, i cui dettagli saranno definiti da appositi decreti attuativi (art. 3, comma 3).

L’articolo 3 del testo coordinato introduce nuovi strumenti innovativi e tecnologicamente avanzati per garantire una reale tracciabilità della manodopera ed una maggiore responsabilità delle imprese. Attraverso il potenziamento della patente a crediti e l’introduzione del badge di cantiere, la norma mira a trasformare la sicurezza da atto formale a requisito essenziale e verificabile per la permanenza sul mercato del lavoro. Si va, dunque, verso un modello di “vigilanza attiva”, dove l’interoperabilità dei dati e la tempestività dei controlli diventano i pilastri per una tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori più reattiva e stringente.

In questo approfondimento vedremo come si è evoluta la normativa sull’adozione della patente a crediti nel settore delle costruzioni e quali sono i benefici che porterà l’utilizzo del badge di cantiere.

Inquadramento normativo

L’istituto della Patente a Crediti (o patente a punti) rappresenta una delle innovazioni più significative nel diritto del lavoro degli ultimi anni, subendo una decisa accelerazione e un inasprimento delle sanzioni con il Decreto-legge 159/2025 (convertito con Legge 198/2025).

Fonti e Riferimenti Normativi

Riportiamo di seguito l’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025), in vigore dal 31/12/2025.

Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1.A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2.Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

3.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4.La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5.La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6.Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7.Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8.Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall’articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

9.I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10.La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

11.Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

12.Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.

13.L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14.L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15.Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Soggetti obbligati ed esenzioni

L’art. 27 del D.Lgs. 81/08 definisce i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti che sono:

I soggetti esclusi invece riguardano:

Per quanto riguarda le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, per poter operare in Italia, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del paese di origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Requisiti

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, la patente può essere revocata, in sede di accertamento successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca può essere richiesto il rilascio di una nuova patente (art. 27, comma 4, D.Lgs. 81/08).

Contenuti informativi e rilascio della patente

Le modalità per il rilascio della patente sono gestite dall’Ispettorato Nazionale per il lavoro, attraverso il proprio portale (Ispettorato del Lavoro: Servizi Online e Patente a Crediti). La richiesta di rilascio può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa/lavoratore autonomo, oppure, è possibile delegare un professionista (es.: consulente del lavoro), purché delegato con atto scritto. La patente viene rilasciata in formato digitale ed associata ad un codice univoco che permetterà il monitoraggio del punteggio e la validità della patente nel corso del tempo.

Informazioni rilasciate dal portale
(art. 3, comma 1, Decreto Direttore INL n. 43 del 25/06/2025)

a) Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
b) Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
c) Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
d) Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
e) Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
f) Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.

Soggetti abilitati alla visualizzazione sul portale
(art. 4, comma 1, Decreto Direttore INL n. 43 del 25/06/2025)

a) titolari della patente o loro delegati;
b) pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) responsabile dei lavori;
f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I soggetti indicati in tabella, possono visualizzare alcuni dei dati relativi alla patente, nel rispetto dei limiti indicati dall’esercizio delle proprie funzioni:

Sistema dei crediti: punteggio iniziale, incrementi e decurtazioni

Il punteggio iniziale al rilascio della patente è stabilito in 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti, secondo i criteri indicati nel D.M. 132 del 18 settembre 2024, articolo 5. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

Il punteggio della patente prevede, tuttavia, delle decurtazioni che sono regolate dall’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08 (introdotto dal D.L. 19/2024 e aggiornato nel 2025). Il sistema è punitivo in modo proporzionale alla gravità dell’evento o della violazione riscontrata. Le decurtazioni più importanti scattano quando la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro causano un danno al lavoratore:

  • infortunio mortale (- 20 crediti);
  • inabilità permanente assoluta (- 15 crediti);
  • malattia professionale accertata (-10 crediti);
  • inabilità permanente parziale (- 8 crediti);
  • inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di 60 giorni (- 5 crediti).

Inoltre, la decurtazione avviene per violazioni gravi che comportano la mancata adozione di misure di prevenzione e protezione fondamentali, tra cui:

  • omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (- 5 crediti);
  • impiego di lavoratori irregolari (- 5 crediti per ciascun lavoratore e -1 credito, in aggiunta, se stranieri e/o minori o beneficiari di determinate misure di sostegno ed inclusione);
  • omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (- 3 crediti);
  • mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione o nomina RSPP (- 3 crediti);
  • omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione (- 3 crediti);
  • mancanza di protezione contro le cadute dall’alto (- 3 crediti);
  • omessa formazione e addestramento dei lavoratori (- 2 crediti).

Se la patente scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può più operare in cantiere. Può solo completare le attività già avviate se queste superano il 30% del valore del contratto.

Le decurtazioni avvengono successivamente all’emanazione di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione) emanati nei confronti del datore di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell’ambito di tali accertamenti, sono contestate più violazioni, i crediti non possono superare il doppio del valore di quelli previsti per la violazione più grave.

Le novità del decreto-legge 159/2025

Il decreto-legge 159/2025 convertito in Legge 198/2025 ha stabilito che per le violazioni di cui ai punti 21 e 24 dell’allegato I-bis (impiego di lavoratori irregolari), la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza (art. 27, comma 7-bis, D.Lgs. 81/08).

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni mortali o che comportano un’inabilità permanente, assoluta o parziale, del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere la patente fino a 12 mesi, in via cautelare (art. 27, comma 8, D.Lgs. 81/08). Il D.L. 159/2025 impone alle Procure della Repubblica l’obbligo di trasmettere tempestivamente all’Ispettorato le informazioni sui rilievi effettuati nei cantieri teatro di sinistri per accelerare questo provvedimento.

Se l’impresa (o lavoratore autonomo) opera con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti (soglia minima consentita) o ne risulta priva viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con una soglia minima di 12.000 euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Il badge di cantiere

L’utilizzo del badge di cantiere non è una novità assoluta del decreto-legge 159/2025. Già il D.Lgs. 81/08, all’art. 18, comma 1, lett. u), stabilisce che, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 della Legge 136/2010, nella tessera di riconoscimento deve essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Cosa cambia dunque con il decreto-legge 159/2025?

La tessera di riconoscimento:

La piena operatività del badge con queste nuove caratteristiche è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale che prevederà le modalità di attuazione di quanto disposto dal decreto, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie e ai tipi di informazioni trattate.

Nonostante la legge sia entrata già in vigore, l’obbligo del nuovo badge elettronico non è ancora sanzionabile (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore non munito di badge, a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti).

Nel frattempo, resta in vigore, quanto disposto dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08:

  • Le imprese devono garantire che ciascun lavoratore presente in cantiere sia munito di tesserino di riconoscimento, esposto in maniera visibile.
  • L’obbligo prevede:
    • una sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, per il datore di lavoro e il dirigente;
    • una sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro per i lavoratori.

Pubblicazione a cura di Formedil Caserta del 07/04/2026. Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di Formedil Caserta a patto che sia chiaramente riportata la fonte. Formedil Caserta declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo è un approfondimento ma non va considerato definitivo: per qualunque necessità, è possibile contattare l’ente e avvalersi della sua consulenza. In nessun caso, pertanto, Formedil Caserta potrà essere ritenuta responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti direttamente o indirettamente da errori e/o omissioni negli approfondimenti pubblicati, nelle notizie inviate e/o da azioni dell’utente conseguenti alla lettura dei testi stessi. L’utente che utilizza il servizio accetta integralmente le condizioni sopraesposte ed approva espressamente le condizioni di esclusione di responsabilità di Formedil Caserta.