Documento di Valutazione del Rischio (DVR): la matrice originaria

Nel quadro normativo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definito dal D.lgs. 81/08, la prevenzione è considerata come un processo dinamico e gerarchizzato che procede per gradi di specificità. Al vertice dell’architettura documentale si pone il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a). Il DVR rappresenta la matrice fondamentale del sistema di prevenzione aziendale. Esso analizza i rischi legati all’attività, le attrezzature utilizzate, le sostanze impiegate, l’organizzazione del lavoro, etc. Tuttavia, esso ha un limite: per sua natura è un documento generale e riferito all’ambiente lavorativo ordinario (es: sede dell’azienda, officina, impianto fisso). Quando un’impresa edile trasferisce la propria operatività presso un cantiere temporaneo e mobile, il DVR non è più sufficiente. Nasce così la necessita del Piano Operativo di Sicurezza (POS), che il legislatore definisce esplicitamente come “piano complementare di dettaglio del DVR”.

  • Il legame: Il POS “estrae” dal DVR le procedure di sicurezza e le adatta alle specifiche lavorazioni di quel singolo cantiere. Se il DVR dice come l’impresa lavora in sicurezza, il POS dice come lo farà lì, in quel momento e in quel contesto.

Mentre il POS riguarda la singola impresa che opera in cantiere, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ha il focus sull’intero ecosistema del cantiere e assume una funzione di “regia”.

  • Il legame: Il PSC analizza i rischi che non derivano dalla singola attività, ma dalla coesistenza di più imprese (rischi interferenziali). È il documento che armonizza i DVR dei diversi soggetti per evitare che l’attività di uno metta in pericolo l’altro.

Inquadramento normativo

Documento di Valutazione del Rischio
DVR
Piano di Sicurezza e Coordinamento
PSC
Piano Operativo di Sicurezza
POS

«valutazione dei rischi»
(art. 2, comma 1, lett. q) D.lgs. 81/08)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

«piano di sicurezza e coordinamento»
(art. 100, comma 1 D.lgs. 81/08)Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori […]. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.

«piano operativo di sicurezza»
(art. 89, comma 1, lett. h) D.lgs. 81/08)

Il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;

Valutazione del Rischio e DVR

La valutazione dei rischi rappresenta il passaggio fondamentale del processo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è un obbligo, non delegabile, in capo al datore di lavoro. Essa deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, come stabilito dall’art. 28, comma 1 del D.lgs. 81/08. Tecnicamente vuol dire che l’analisi dinamica della valutazione deve intercettare ogni possibile fonte di rischio presente nell’organizzazione, come (elenco non esaustivo):

Rischi oggettivi e standard Rischi “particolari” Rischi legati alla tipologia contrattuale
Sono i rischi più immediati, legati alla struttura stessa dell’ambiente di lavoro e alle attrezzature:

  • Rischi meccanici ed elettrici: derivanti dall’uso di macchinari e impianti.
  • Rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM) e microclima.
  • Rischi chimici, biologici e cancerogeni: legati alla manipolazione o esposizione a sostanze e agenti patogeni.
L’Art. 28 esplicita che la valutazione non può ignorare categorie di rischio spesso trascurate in passato, tra cui:

  • Stress Lavoro-Correlato: secondo i contenuti dell’Accordo Quadro Europeo del 2004.
  • Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza: (D.Lgs. 151/2001).
  • Rischi connessi alle differenze di genere: uomini e donne possono rispondere diversamente agli stessi fattori di rischio.
  • Rischi connessi all’età: con particolare attenzione ai lavoratori più giovani o a quelli più anziani.
  • Rischi connessi alla provenienza da altri Paesi: barriere linguistiche o culturali che possono influire sulla comprensione delle procedure di sicurezza.
La valutazione deve considerare se la natura del contratto influisce sulla sicurezza, magari a causa di una minore formazione o di una rotazione frequente del personale.

Il documento che deriva dall’attività di valutazione deve avere le seguenti caratteristiche:

  • può essere tenuto su supporto informatico;
  • deve essere munito di data certa, tramite procedure applicabili ai supporti informatici o attraverso la sottoscrizione del documento da parte del Datore di Lavoro (DL), e, ai soli fini della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST) e del Medico Compente (MC), ove nominato;
  • deve contenere:
    • Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con l’indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
    • L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
    • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    • l’indicazione del nominativo di RSPP, RLS/RLST e MC che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il contenuto deve rispettare, inoltre, le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici, come indicato dal D.Lgs. 81/08.

Modalità di effettuazione della Valutazione del Rischio

Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio ed elabora il documento in collaborazione con RSPP e MC, previa consultazione del RLS/RLST. È sicuramente opportuno che al procedimento di valutazione partecipino le persone che gestiscono direttamente le attività produttive e verificano il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, come i dirigenti e i preposti. È altrettanto auspicabile che anche gli addetti alla gestione delle emergenze diano il proprio contributo sulla valutazione specifica.

In caso di costituzione di nuova impresa (art. 28, comma 3-bis D.Lgs. 81/08) il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio, elaborando il relativo documento, entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio della propria attività. Inoltre, il datore di lavoro deve immediatamente aggiornare la valutazione del rischio e le conseguenti misure di prevenzione (art. 29, comma 3 D.Lgs. 81/08):

  • ogni volta che si presentino modifiche al processo produttivo significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

La valutazione deve essere aggiornata anche in funzione delle variazioni del personale (ad esempio, assunzioni, cessazioni, cambi di mansioni).

L’aggiornamento della valutazione del rischio, escludendo i rischi specifici indicati nella tabella che segue, non prescrive una scadenza temporale ma, come specificato dalla normativa, è subordinato a degli eventi “sentinella”, indicati in precedenza. In ogni caso, la giurisprudenza ci ha insegnato che, vista la dinamicità del processo di miglioramento continuo che coinvolge tutto il sistema di prevenzione aziendale, la valutazione, seppur non legata ad eventi significativi, come specificato dall’art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08, debba essere soggetta a revisione periodica.

Valutare un rischio significa stimare la sua entità ed attribuirgli un valore: l’entità del rischio è legata alla probabilità che si verifichi un evento dannoso per effetto di una fonte (pericolo) e alla gravità delle conseguenze (danno), qualora si verifichi l’evento.

La probabilità dipende sostanzialmente dalla frequenza e dalla durata dell’esposizione al rischio (P), mentre la gravità è costituita dall’entità dell’eventuale infortunio o malattia professionale (D).

In sintesi: R = P x D.

Individuazione del Rischio

Spesso la parola rischio viene utilizzata come sinonimo di pericolo ma, secondo il D.Lgs. 81/08, le due parole assumono un significato diverso.

Dalle definizioni è comprensibile pensare che dall’esistenza di un pericolo non derivi necessariamente un rischio ma, perché quest’ultimo si configuri, è necessario che si verifichi una probabilità di esposizione, variabile in frequenza e in durata, che possa eventualmente procurare un danno a prescindere dalla sua gravità.

L’individuazione dei rischi rappresenta il punto di partenza della valutazione all’interno del sistema di prevenzione e protezione definito dal D.Lgs. 81/08. È necessario procedere “individuando” tutti i pericoli/fattori di rischio presenti in ogni fase dell’attività lavorativa per determinare quelli che potrebbero procurare un danno ai lavoratori.

L’analisi non può essere di tipo generalizzato ma deve tener conto di ogni aspetto dell’organizzazione aziendale, tra cui:

  • Luoghi di lavoro: si analizzano le caratteristiche strutturali ed organizzative del “luogo fisico” in cui si svolgono le lavorazioni (stabilità e solidità delle strutture, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, soffitti, vie di circolazione, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, scale, microclima, illuminazione, locali di riposo e refezione, spogliatoi, servizi igienico assistenziali, dormitori, ambienti confinati);
  • Attrezzature, impianti e macchinari: si esaminano macchine, impianti e attrezzature/utensili per verificarne la conformità alla normativa vigente e che presentino le caratteristiche di sicurezza richieste in materia di protezione e manutenzione periodica (ponteggi, impianti elettrici e di messa a terra, impianti idrici e sanitari, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti di sollevamento, macchinari, videoterminali, utensili elettrici e manuali, apparecchi a pressione, macchine di cantiere, mezzi di trasporto per persone e materiali) .
  • Sostanze chimiche e biologiche: si individuano le sostanze chimiche e biologiche utilizzate dai lavoratori, attraverso le schede di sicurezza, per poterne valutare le condizioni di impiego;
  • Organizzazione del lavoro e dei processi: si analizzano aspetti trasversali quali carico di lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, formazione, informazione e addestramento necessari, rischi da interferenza e così via.

Per facilitare l’individuazione dei rischi, essi vengono solitamente divisi in tre grandi categorie:

Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Rischi trasversali/organizzativi
Sono rischi di natura infortunistica e possono provocare infortuni. Essi derivano spesso da carenze strutturali o da non idoneità di ambienti di lavoro, macchine, apparecchiature, DPI etc. Tra questi, rischi di natura:
• meccanica;
• chimica;
• elettrica;
• termica.
Sono rischi da cui potenzialmente può derivare un'alterazione dell'equilibrio biologico dei lavoratori esposti. Sono prevalentemente di tipo igienico-ambientali o legati all’esposizione a fattori degradanti o dannosi per l’organismo:
• scarse condizioni igieniche;
• radiazioni ionizzanti;
• agenti chimici;
• agenti biologici;
• agenti cancerogeni;
• rumore;
• vibrazioni.
Sono rischi che derivano da dinamiche aziendali e rapporto tra e con i lavoratori, tra cui:
• organizzazione del lavoro che comprendono mansioni svolte in condizioni particolarmente usuranti (lavori continui, turnazioni pesanti, mansioni di controllo, lavoro notturno);
• fattori psicologici, legati alla sfera “interna” del lavoratore (stress lavoro correlato, burn out, isolamento);
• fattori ergonomici, legati all’utilizzo di strumenti o all’ambiente di lavoro;
• condizioni di lavoro difficili (ambienti logoranti, ambienti confinati, etc.).

Stima del rischio

La stima del rischio consiste nell’attribuire un “valore” ai rischi individuati, in funzione della probabilità di accadimento e della gravità del possibile danno. Il D.Lgs. 81/08 non indica alcuna metodologia per tale attività, ma tutto deriva da diverse normative tecniche. Il metodo più diffuso è quello basato sulla matrice probabilità/danno, così come identificata in tabella. L'obiettivo della matrice del rischio è quello di fornire un metodo strutturato per determinare la priorità delle misure di prevenzione e protezione, consentendo alle aziende di intervenire in modo mirato sui rischi più rilevanti. La matrice del rischio è rappresentata da una griglia in cui:

  • l’asse orizzontale (asse x) definisce la gravità del danno: da lieve a gravissimo, indicando, quindi, l’impatto potenziale che potrebbe avere sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
  • l’asse verticale (asse y) indica la probabilità di accadimento: da improbabile ad altamente probabile, facendo riferimento alla frequenza con cui l’evento possa verificarsi.

Dall’incrocio di questi due valori, si ottiene un valore numerico che permette di classificare l’evento come basso, medio, alto o critico.

Livelli di Gravita:

  • Lieve (1): Danni trascurabili, senza impatto significativo sulla salute e sulla sicurezza.
  • Medio (2): Danni moderati, che possono comportare infortuni di lieve entità.
  • Grave (3): Danni significativi, con possibili infortuni seri o malattie professionali.
  • Gravissimo (4): Conseguenze critiche o mortali, con impatti irreversibili sulla salute dei lavoratori.

 Livelli di Probabilità:

  • Improbabile (1): L'evento ha una probabilità molto bassa di verificarsi.
  • Poco probabile (2): L'evento può accadere, ma non con frequenza elevata.
  • Probabile (3): L'evento si verifica con una certa regolarità.
  • Altamente probabile (4): L'evento accade frequentemente o quasi sicuramente.

Dopo aver calcolato il livello di rischio, è necessario pianificare azioni correttive in base alla gravità del pericolo:

  • Rischio da 9 a 16(Rosso): Interventi urgenti e indilazionabili, in quanto il rischio è elevato e rappresenta un pericolo immediato per la salute e la sicurezza.
  • Rischio da 4 a 8(Giallo): Azioni correttive programmate con urgenza, per ridurre il rischio prima che possa causare danni significativi.
  • Rischio da 2 a 3(Verde): Miglioramenti da implementare a breve-medio termine, con interventi di prevenzione meno urgenti.
  • Rischio 1(Bianco): Azioni migliorative, da valutare in fase di pianificazione della sicurezza.

Per ottenere il livello di rischio, si moltiplica il valore della gravita per quello della probabilità.

Esempio di calcolo: R (rischio) = P (probabilità di accadimento) x D (gravità del danno)

R = P (probabile) x D (medio) = 3 x 2

R = 6 → Cosa pianificare? Azioni correttive programmate con urgenza, per ridurre il rischio prima che possa causare danni significativi.

In sintesi, la matrice del rischio è uno strumento fondamentale per la valutazione, gestione e prevenzione dei rischi, fornendo un approccio chiaro, quantitativo e visivo per proteggere i lavoratori e ottimizzare le misure di sicurezza.

Misure di prevenzione e protezione

Il passaggio finale, che segue la stima del rischio, riguarda l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che riguardano procedure organizzative e operative, misure tecniche, dispositivi di protezione collettiva e individuale, sorveglianza sanitaria, attività di formazione, informazione e addestramento, aggiornamenti tecnologici. In edilizia, generalmente, il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è assicurato dalla redazione, in ogni cantiere, dei POS, che tengono conto delle evoluzioni tecnologiche e organizzative dell’impresa.

Le misure di prevenzione riguardano tutte quelle indicazioni/processi in grado di eliminare o ridurre il rischio alla fonte e agiscono prima che possa verificarsi l’evento dannoso. Le misure di protezione, invece, hanno il compito di limitare le conseguenze dei rischi residui che non possono essere eliminati con le misure di prevenzione, pertanto, prevedono la necessità di utilizzo di dispositivi di protezione collettiva e individuale. La normativa in materia di salute e sicurezza stabilisce una gerarchia nell’adozione di tali misure, come previsto nella figura accanto, privilegiando sempre le misure di prevenzione, con l’obiettivo di eleminare o ridurre il rischio alla fonte, secondo i principi generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 81/08, la prevenzione riguarda: “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” e rappresentano il primo livello di intervento nel sistema aziendale di prevenzione e protezione. Le misure di protezione, invece, intervengono in un secondo momento, per proteggere il lavoratore dall’eventuale rischio residuo.

Possiamo distinguere le misure di prevenzione in: tecniche, organizzative e formative, come nella tabella che segue:

Misure di prevenzione tecniche Misure di prevenzione organizzative Misure di prevenzione formative
Comprendono tutti gli interventi su macchine, attrezzatture, impianti, ambienti di lavoro, in grado di eliminare o ridurre i rischi:
• criteri di progettazione;
• manutenzione preventiva;
• dispositivi di sicurezza e protezione;
• riduzione di emissioni;
Comprendono l’insieme delle procedure operative che consentono di ridurre i rischi attraverso l’attività di pianificazione dei processi lavorativi:
• organizzazione del personale;
• gestione turni di lavoro e alternanza dei compiti;
• procedure operative;
• pulizia e layout ambiente di lavoro.
Riguardano tutte quelle attività che consentono di preparare il personale ai rischi a cui sono esposti e che, già di per sé, costituiscono un obbligo di legge:
• formazione generale e specifica, addestramento DPI;
• formazione ruoli sistema di prevenzione;
• formazione specifica su attrezzature, macchine e impianti;
• programmi di aggiornamento.

Le misure di protezione riguardano tutti gli interventi che mirano a ridurre i rischi residui, e che non possono essere eliminati o ridotti dalle sole misure di prevenzione. Esse comprendono dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi di protezione collettiva (DPC):

  • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): il D.Lgs. 81/08 li definisce come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Essi devono seguire determinati criteri di scelta legati alla natura del rischio e soddisfare i requisiti di ergonomicità, secondo le caratteristiche del lavoratore che dovrà indossarli. I DPI riguardano: protezione delle vie respiratorie; protezione dell’udito; protezione degli occhi e del viso; protezione delle mani e delle braccia; protezione delle gambe e dei piedi;
  • Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC): sono progettati per proteggere simultaneamente più lavoratori dai rischi. Essi non si limitano a proteggere il singolo lavoratore ma prevengono l’accesso a situazioni di rischio, creando un ambiente di lavoro sicuro. Ne fanno parte ponteggi, parapetti, rilevatori di incendio, reti di sicurezza, porte tagliafuoco, etc.

Programma di miglioramento

L’art. 28, comma 2, lett. c) del D.lgs. 81/08 prevede che all’interno del documento di valutazione del rischio sia contemplato un programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Durante l’attività di valutazione, è necessario indicare le misure di prevenzione attuate e i DPI adottati (c. 2, lett. b)), intese come tutte quelle scelte “necessarie” per rispettare la conformità normativa; il programma di miglioramento, invece, riguarda la pianificazione di tutte le azioni future che siano in grado di rendere il luogo di lavoro più sicuro, superando la “semplice” cogenza normativa.

L’obbligatorietà del piano dimostra come la valutazione del rischio non possa essere immaginata come un processo statico, limitato a fotografare una realtà lavorativa con le relative scelte già messe in atto, così come richiesto dalla legge, ma un processo dinamico che necessita di una logica di sistema in continua evoluzione, con azioni pianificate nel tempo e strategicamente strutturate.

Il programma di miglioramento spinge l’impresa ad aggiornare le procedure di lavoro, definire programmi formativi specifici e professionalizzanti, introdurre tecnologie all’avanguardia monitorando l’efficacia delle misure adottate attraverso la logica prevista dai sistemi di gestione (ciclo di Deming PDCA).

Il DVR nel cantiere edile: POS

Nei cantieri temporanei o mobili, definiti all’articolo 89, c. 1, lett. a) D.lgs. 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) che rappresenta “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV” (art. 89, c. 1, lett. h).

Allegato XV – Contenuti minimi POS Note
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

  1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
  3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  4. il nominativo del medico competente ove previsto;
  5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice deve redigere in riferimento al singolo cantiere in cui opera. Serve a pianificare le misure di prevenzione e protezione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice; L'indicazione dei compiti specifici legati alla sicurezza assegnati a ciascuna delle figure nominate dall'impresa (ad esempio, chi si occupa di verificare l'uso dei dispositivi di protezione o di segnalare le anomalie).
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore; L'esito della valutazione del rischio rumore per i lavoratori esposti alle lavorazioni del cantiere, con le relative misure di prevenzione e protezione.
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; Le misure specifiche adottate dall'impresa per far fronte ai rischi derivanti dalle proprie lavorazioni, che si integrano e si aggiungono a quanto già previsto dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) generale del cantiere, ove previsto.
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il Titolo IV del D.lgs. 81/08 rappresenta il nucleo operativo e gestionale per la sicurezza nei cantieri. In particolare, per le imprese, il testo stabilisce:

  • all’articolo 96, gli obblighi generali di prevenzione che interessano tutti i datori di lavoro delle imprese (comprese quelle familiari e/o con meno di 10 addetti);
  • all’articolo 97, il ruolo di garante e coordinatore assunto dal datore di lavoro dell’impresa affidataria che ha il compito di vigilare sull’operato delle imprese esecutrici e dei subappaltatori.

Dunque, da un lato impone ad impresa regole precise per la tutela della salute e sicurezza nei cantieri e, dall’altro, responsabilizza l’impresa affidataria affinché svolga un ruolo di regia, controllo e garanzia del rispetto delle regole per tutte le figure presenti in cantiere.

Impresa affidataria ed esecutrice
(art. 96 D.Lgs. 81/08)
Impresa affidataria
(art. 97 D.Lgs. 81/08)
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici:

  • adottano le misure conformi alle prescrizioni previste dall’Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere;
  • predispongono, in maniera chiaramente visibile e facilmente individuabile, l’accesso e la recinzione del cantiere;
  • dispongono materiali e attrezzature in modo stabile per scongiurare crolli o ribaltamenti;
  • predispongono le opportune tutele per i lavoratori contro le condizioni atmosferiche che possono pregiudicarne la sicurezza e la salute;
  • gestiscono le modalità di rimozione dei materiali pericolosi, previo eventuale coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • garantiscono la corretta gestione dello stoccaggio e dell’evacuazione dei detriti e delle macerie;
  • redigono il piano operativo di sicurezza.

La redazione del POS non è prevista per le mere forniture di materiale o attrezzature ma, in tali casi, si applicano le disposizioni previste nel DUVRI (art. 26 D.lgs. 81/08).
La redazione del POS e l'accettazione del PSC sostituiscono la documentazione standard di valutazione dei rischi (DVR e DUVRI).

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria:

  • verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
  • è soggetto agli obblighi di cui all'art. 26, fatta eccezione per la redazione del DUVRI che, come previsto dall’art. 96, c.2, è sostituito da PSC e POS;
  • ha l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi secondo quanto previsto dall’Allegato XVII;
  • deve coordinare le attività previste negli artt. 95 e 96, relativamente alle misure generali di tutela e agli obblighi delle imprese esecutrici;
  • deve verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al Coordinatore per la Sicurezza;

In caso di subappalto se gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività previste dal punto 4 dell’Allegato XV (Stima dei costi della sicurezza) sono effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde i relativi oneri della sicurezza senza alcun ribasso.

Per le attività sopra elencate, il datore di lavoro, i dirigenti ei preposti devono essere adeguatamente formati.

La figura dell’impresa affidataria di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08 nasce e ha senso giuridico quando l’appalto prevede l’affidamento dei lavori a più imprese, anche non contemporaneamente. In questo scenario viene collocata l’esigenza di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Infatti, l’art. 90 stabilisce che:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente/il responsabile dei lavori, è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione (CSP), contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (comma 3), e a designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), prima dell’affidamento dei lavori (comma 4).
  • La designazione del CSE è obbligatoria anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad una sola impresa, la loro esecuzione, anche solo in parte, sia affidata a una o più imprese (comma 5).
  • Nel caso di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire, per un importo inferiore a 100.000 euro, la designazione del CSP non è prevista. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE (comma 11).

Il coordinatore per la progettazione (CSP) è obbligato a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’opera mentre il coordinatore per l’esecuzione (CSE) verifica l’applicazione del PSC e delle procedure di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, controlla la coerenza e l’idoneità dei POS rispetto al PSC e provvede all’aggiornamento del PSC e del Fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori, assicurando l’adeguamento dei piani operativi quando necessario. Nei casi previsti dall’art. 90, c. 5, sarà il CSE a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e predisporre il Fascicolo dell’opera.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e, in casi particolari, dal Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (CSE); esso si compone essenzialmente di una relazione tecnica, con prescrizioni commisurate alla complessità dell’opera e alle eventuali fasi critiche del processo costruttivo, finalizzate alla prevenzione o alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli particolari indicati nell’Allegato XI, dalla stima dei costi della sicurezza e dalle tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria dell’organizzazione del cantiere e, ove necessario, una tavola tecnica sugli scavi ed è parte integrante del contratto di appalto.

In maniera dettagliata, l’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, definisce i contenuti minimi come riportato in tabella.

Allegato XV – Contenuti minimi PSC Note
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono
il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del presente decreto
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento viene redatto su misura per singolo cantiere, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’opera, del contesto ambientale, delle lavorazioni previste e delle imprese coinvolte.

L’espressione “di concreta fattibilità” indica che le misure e le soluzioni contenute nel PSC devono essere realisticamente applicabili in cantiere, tecnicamente realizzabili e coerenti con l’organizzazione effettiva dei lavori, evitando prescrizioni astratte o difficilmente attuabili.

I contenuti del PSC derivano da scelte progettuali e organizzative operate dal coordinatore, che devono essere conformi ai principi generali di tutela stabiliti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 (eliminazione dei rischi alla fonte, riduzione dei rischi residui, priorità delle misure collettive rispetto a quelle individuali, etc.). Il PSC rappresenta, dunque, la traduzione operativa di tali principi nell’organizzazione concreta del cantiere.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

Allegato XV – Contenuti minimi PSC Note
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

  1. l’indirizzo del cantiere;
  2. la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
  3. una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
L’identificazione e descrizione dell’opera serve a definire con precisione il cantiere e il suo ambiente di riferimento, mentre la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere permette di analizzare le interferenze con l’ambiente circostante (presenza di edifici adiacenti, strade, linee elettriche, attività produttive, aree pubbliche o vincoli ambientali) che possono influire sull’organizzazione del cantiere e sui rischi per lavoratori e terzi.
La descrizione sintetica dell’opera ha lo scopo di fornire una visione chiara e immediata di ciò che deve essere realizzato, con riferimento alle principali scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche, al fine di comprendere la tipologia dei lavori, le tecniche costruttive adottate, le strutture coinvolte e le soluzioni tecnologiche previste, elementi fondamentali per individuare le fasi critiche e definire correttamente le misure di prevenzione e protezione nel PSC.
b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; Nomina:

  • Responsabile dei lavori;
  • CSP;
  • CSE;
  • Imprese esecutrici;
  • Lavoratori autonomi
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; Il Coordinatore deve individuare, analizzare e valutare i rischi concreti che derivano dalle caratteristiche effettive del cantiere e dalle modalità con cui vengono organizzati ed eseguiti i lavori, tendendo conto di:

  • area di cantiere: conformazione del sito, presenza di edifici/infrastrutture adiacenti, interferenze con ambiente esterno, accessi, viabilità, logistica, etc.;
  • organizzazione del cantiere: disposizione degli apprestamenti, cronoprogramma lavori;
  • lavorazioni e loro interferenze: anticipare le interferenze per definire le misure di coordinamento, le procedure e le scelte organizzative con lo scopo di eliminare e/o ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

  1. all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
  2. all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
  3. alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;
Punto 2.2.1: in riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall’alto, in relazione:

a) alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
b2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

Punto 2.2.2: in riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 - (consultazione dei rappresentanti per la sicurezza);
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c) – (cooperazione, coordinamento e informazione tra datori di loro/lavoratori autonomi);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

Punto 2.2.3: in riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante
le attività di scavo;
c) al rischio di caduta dall’alto;
d) al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

Punto 2.2.4: per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3; Punto 2.3.1: il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Punto 2.3.2: in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in
cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Punto 2.3.3: durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punto 2.3.4 e 2.3.5; Punto 2.3.4: le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Punto 2.3.5: il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; Nel PSC devono essere definite in modo chiaro e strutturato le modalità di cooperazione e il coordinamento tra tutti i soggetti che operano in cantiere. In quest’ambito rientrano, ad esempio, le riunioni di coordinamento, le procedure di ingresso in cantiere, le modalità di comunicazione delle variazioni operative, la gestione condivisa delle emergenze e l’utilizzo comune di apprestamenti, impianti o aree di lavoro, al fine di assicurare che ciascun soggetto sia costantemente informato sui rischi interferenziali, sulle misure di prevenzione adottate e sulle regole operative da rispettare, evitando che decisione autonome e/o non coordinate possano compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; Nel PSC deve essere specificata l’organizzazione della gestione delle emergenze in cantiere, sia se gestita in forma comune che quando ciascuna impresa/lavoratore autonomo operano contemporaneamente condividendo servizi e misure di emergenza. Inoltre, devono essere riportati i riferimenti telefonici delle strutture di emergenza presenti sul territorio, quali il servizio di emergenza sanitaria, i presidi di pronto soccorso e i comandi dei Vigili del Fuoco, in modo da consentire un rapido e tempestivo intervento in caso di incidente, incendio o altra situazione di pericolo grave e immediato.
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; Nel PSC deve essere definito un cronoprogramma dei lavori, uno strumento utile per la corretta pianificazione delle attività operative. Esso consente di individuare le sovrapposizioni tra queste ultime, stabilendo così tutte le misure atte a prevenire i rischi derivanti dalle interferenze, adottando soluzioni organizzative adeguate e programmando le necessarie misure di coordinamento necessarie tra le diverse imprese/lavoratori autonomi.
Inoltre, deve essere indicata l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‑giorno, ossia il numero complessivo di giornate lavorative necessarie per la realizzazione dell’opera. Questo dato è rilevante sia per una corretta valutazione dell’impatto organizzativo del cantiere, sia perché rappresenta un parametro normativo utilizzato per determinare specifici obblighi in materia di sicurezza. In questo modo, il PSC integra la pianificazione temporale dei lavori con una valutazione quantitativa dell’impegno lavorativo complessivo, contribuendo a una gestione coordinata e sicura del cantiere.
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. Punto 4.1.1: nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Punto 4.1.2: Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Punto 4.1.3: La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

Punto 4.1.4: I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Punto 4.1.5: Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.

Punto 4.1.6: Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nel redigere il PSC, deve individuare e segnalare i casi in cui, a causa della particolarità o complessità delle lavorazioni, non è sufficiente una prescrizione generale contenuta nel piano.
In tali situazioni, il CSP indica nel PSC la necessità di adottare procedure complementari e di maggiore dettaglio, strettamente legate alle modalità operative che saranno definite autonomamente dalle singole imprese esecutrici.
Tali procedure non vengono sviluppate direttamente nel PSC, ma devono essere esplicitate e formalizzate nei POS, poiché rientrano nella sfera organizzativa e operativa dell’impresa esecutrice.
Il PSC stabilisce, quindi, il quadro generale delle misure di sicurezza e individua le aree critiche che richiedono un approfondimento, mentre il POS traduce queste indicazioni in procedure operative concrete, adeguate alle specifiche tecniche, alle attrezzature utilizzate e all’organizzazione del lavoro dell’impresa.
Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. IL PSC deve essere supportato da elaborati grafici che consentano di rappresentare in modo chiaro e immediato le scelte di sicurezza adottate in fase di progettazione, includendo:

  • almeno una planimetria, nella quale vengono rappresentati l’assetto del cantiere, la disposizione degli apprestamenti, degli impianti, delle aree di lavoro e delle zone di stoccaggio, nonché le vie di accesso, di transito e di emergenza. Questo elaborato è fondamentale per valutare i rischi legati alla logistica del cantiere e per coordinare correttamente le lavorazioni;
  • un profilo altimetrico, utile nei casi in cui l’andamento del terreno, le differenze di quota o le lavorazioni in pendenza possano incidere sulla sicurezza dei lavoratori;
  • una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno, oppure il rinvio a una relazione tecnica specifica già redatta, al fine di valutare correttamente i rischi connessi alla stabilità del suolo, agli scavi, alle acque superficiali o sotterranee;
L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2, è riportato nell’ALLEGATO XV.1.

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

  1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
  2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
  3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
  4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è, dunque un documento che vincola il POS e viene “integrato”, quando necessario da quest’ultimo, in quanto i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di applicare concretamente quanto previsto sia nel PSC sia nel proprio POS (art. 100, c. 3 D.lgs. 81/08) ma, allo stesso tempo, l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. (art. 100, c. 5 D.lgs. 81/08). Tuttavia, viene precisato in modo espresso che tali integrazioni non possono in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali, confermando che la sicurezza non è oggetto di ribasso economico.

L’art. 100, relativo al Piano di Sicurezza e Coordinamento, stabilisce, inoltre, che:

  • i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettano a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Tale obbligo garantisce ai rappresentanti dei lavoratori il tempo necessario per esaminare i documenti, formulare osservazioni e partecipare consapevolmente al sistema di prevenzione;
  • Nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione, è prevista una deroga all’applicazione delle disposizioni previste sul PSC

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