Riconoscimento della formazione pregressa
Il riconoscimento della formazione pregressa rappresenta uno strumento strategico fondamentale in grado di valorizzare le competenze già acquisite, promuovere la professionalità e rispondere alle logiche del life long learning (apprendimento permanente).
L’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (ASR Rep. Atti n.59/CSR del 17 aprile 2025), introduce e richiama criteri operativi chiari per la validazione ed il riconoscimento dei crediti formativi, nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, superando qualsiasi eventuale disomogeneità applicativa e rafforzando la qualità dei processi di verifica delle competenze.
Il presente approfondimento si propone di analizzare il tema del riconoscimento della formazione pregressa alla luce delle novità introdotte dall’Accordo, esaminandone i principi di riferimento, le modalità operative e le implicazioni pratiche per aziende, lavoratori e soggetti formatori.
L’allegato III e la parte VII dell’Accordo Stato Regioni stabiliscono quanto segue:
- Lavoratori: per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale;
- Dirigenti: per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale;
- Preposti: per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accodo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- Datore di Lavoro: i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’accordo ino modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato;
- Datore di Lavoro RSPP: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21/12/2011 n. 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella sottoindicata e alle condizioni ivi indicate.

- Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP/RSPP): sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo 07/06/2016 per i moduli A e C, per i quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella sottoindicata.

- Coordinatori per la Sicurezza: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’allegato XIV D.lgs. 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regioni 07/06/2016, per i quali è riconosciuto credito formativo totale;
- Ambienti sospetti di inquinamento o confinati: sono riconosciuti i corsi già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo 17/04/2025 qualora i contenuti siano conformi. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato;
- Attrezzature (art. 73, c.5, D.lgs. 81/08): sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati secondo l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Sono riconosciuti i percorsi di formazione per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo 17/04/2025 qualora i contenuti siano conformi. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato;
- Lavoratori somministrati: per la formazione bisogna fare riferimento a quanto previsto dall’art. 35, c.4, D.Lgs 81/2015 “Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”.
L’Allegato III dell’Accordo Stato‑Regioni stabilisce i criteri per il riconoscimento della formazione già svolta, con l’obiettivo di valorizzare i percorsi formativi pregressi, evitare inutili duplicazioni e garantire la coerenza tra i contenuti dei diversi corsi, in particolare nei casi in cui lavoratori, datori di lavoro e professionisti già formati per uno specifico ruolo assumano nuove funzioni nell’ambito del sistema aziendale di prevenzione e sicurezza.
L’Allegato III definisce una classificazione standard dei crediti:
- Credito totale: riconoscimento completo della formazione già acquisita e, dunque, esonero totale dalla frequenza del corso/aggiornamento previsto;
- Credito parziale: riconoscimento di una parte della formazione già acquisita e, di conseguenza, obbligo di frequentare moduli integrativi;
- Frequenza: nessun riconoscimento ed obbligo, quindi, di frequentare integralmente il corso di formazione.
Corsi di formazione








Corsi di aggiornamento



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