Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008, finalizzato a stabilire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo uniformità e qualità nella formazione obbligatoria.

Un accordo atteso da circa tre anni che accorpa in un unico testo tutta la normativa sulla formazione, abrogando, di conseguenza i precedenti (ASR 21/12/2011, ASR 22/02/2012 e ASR 07/07/2016).

Quali sono le principali novità in materia:

  • Ristabilite le durate dei corsi e i relativi aggiornamenti: Preposto (da 8 a 12 ore) con aggiornamento biennale. Dirigente (da 16 a 12 ore) con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri edili;
  • Introdotto un corso obbligatorio per i datori di lavoro, anche se non svolgono le funzioni di RSPP, con aggiornamento quinquennale;
  • Introdotto l’obbligo di verifica dell’efficacia della formazione attraverso strumenti di monitoraggio;
  • Regolamentati nuovi percorsi formativi per attrezzature come carriponte e caricatori per materiali; percorsi specifici per ambienti confinati e sospetti di inquinamento; nuovi moduli integrativi per il settore delle costruzioni;
  • Ridotto il numero massimo di partecipanti per i corsi in presenza (da 35 a 30).

Inoltre, ogni corso di formazione dovrà essere formalmente progettato e documentato e le modalità di erogazione dovranno rispondere a specifici requisiti in termini di qualità ed efficacia della formazione.

Si attende la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.