24 maggio 2026: fine regime transitorio Accordo Stato Regioni 2025
Il 17 aprile 2025, nel corso della seduta della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il nuovo Accordo in materia di formazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Un’importante novità, attesa da tempo, che ridefinisce, unifica ed abroga i precedenti accordi, intesi quali:
- Accordo 21 dicembre 2011 – formazione per Lavoratori, Dirigenti e Preposti;
- Accordo 21 dicembre 2011 – formazione per Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- Accordo 22 febbraio 2012 – formazione per le attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione;
- Accordo 25 luglio 2012 – linee applicative degli accordi precedenti;
- Accordo 7 luglio 2016 – formazione per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025 (giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e, al punto 2 Parte VII, sono state specificate le regole del cosiddetto “regime transitorio”, per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione. I punti salienti della disciplina transitoria sono essenzialmente due:
- Fino al 23 maggio 2025 è stato possibile frequentare corsi di formazione rispondenti agli accordi citati in precedenza e dall’Allegato XIV del D.lgs. 81/08 per la formazione del coordinatore per la sicurezza;
- Il nuovo corso di formazione per Datori di lavoro, introdotto dall’accordo, dovrà essere concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, salvo eccezioni per corsi erogati prima del 24 maggio 2025, i cui contenuti siano rispondenti a quelli previsti dal nuovo accordo. In tal caso si prevede semplicemente l’aggiornamento, calcolando la scadenza a partire dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
I corsi di formazione contemplati nell’accordo sono i seguenti:
| Corso di formazione | Accordo Stato Regioni | Durata minima |
|---|---|---|
| 1. Lavoratori | Parte II – Punto 2.1 |
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| 2. Preposti | Parte II – Punto 2.2 |
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| 3. Dirigenti | Parte II – Punto 2.3 |
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| 4. Datore di lavoro | Parte II – Punto 3 |
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| 5. Datore di lavoro RSPP | Parte II – Punto 4 |
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| 6. RSPP/ASPP | Parte II – Punto 5 |
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| 7. CSP/CSE | Parte II – Punto 6 |
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| 8. Ambienti confinati o sospetti di inquinamento | Parte II – Punto 7 |
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| 9. Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) | Parte II – Punto 8.3.1 |
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| 10. Addetti alla conduzione di gru per autocarro | Parte II – Punto 8.3.2 |
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| 11. Addetti alla conduzione di gru a torre | Parte II – Punto 8.3.3 |
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| 12. Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | Parte II – Punto 8.3.4 |
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| 13. Addetti alla conduzione di gru mobili – gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico ed eventuale falcone fisso (modulo base) | Parte II – Punto 8.3.5 |
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| 14. Addetti alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (modulo aggiuntivo) | Parte II – Punto 8.3.5 |
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| 15. Addetti alla conduzione di trattori agricoli forestali | Parte II – Punto 8.3.6 |
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| 16. Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltanti a cingoli | Parte II – Punto 8.3.7 |
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| 17. Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo | Parte II – Punto 8.3.8 |
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| 18. Addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta | Parte II – Punto 8.3.9 |
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| 19. Addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione dei materiali (CMM) | Parte II – Punto 8.3.10 |
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| 20. Addetti alla conduzione di carriponte | Parte II – Punto 8.3.11 |
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Principali novità introdotte dall’Accordo
Una delle principali novità, riguarda i soggetti formatori (Parte I – Punto 1), ora suddivisi in tre categorie distinte per la formazione e l’aggiornamento, incluso seminari e convegni, ovvero:
1. Soggetti istituzionali (Parte I – punto 1.1):
- Amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, INAIL, INL, VV.FF., Formez, SNA, Ordini e Collegi professionali);
- Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico nei confronti del proprio personale).
2. Soggetti formatori “accreditati” (Parte I – Punto 1.2) in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia autonoma.
Inoltre, è richiesta un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. In deroga al periodo precedente, i corsi di formazione per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, possono essere erogati con il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I (requisiti docenti) dell’accordo.
3. Altri soggetti (Parte I – Punto 1.3):
- Fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- Organismi paritetici di cui all’art. 51 del D-lgs. 81/08 e iscritti nel repertorio nazionale degli OO.PP.;
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inseriti in un repertorio/elenco nazionale (in attesa di emanazione dell’atto di costituzione, secondo il punto 1 – Parte I dell’Accordo).
Note:
In attesa dell’emanazione dell’atto per la costituzione dell’elenco/repertorio nazionale delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, è possibile autocertificare il possesso dei requisiti. Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali prive dei requisiti non sono validi.
Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione (diretta emanazione = la struttura deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale. Tali strutture saranno inserite nell’elenco/repertorio nazionale).
I docenti (Parte I – Punto 2) devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, fatto salvo quanto previsto per specifici corsi indicati nell’Accordo.
Un’altra importante novità riguarda l’organizzazione dei corsi, con l’introduzione dell’obbligo di progettazione delle attività formative secondo i criteri definiti al punto 3 – Parte I dell’Accordo. Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
f) predisporre il verbale della verifica finale;
g) predisporre l’attestato di formazione.

Le modalità di erogazione (Parte I – Punto 4) previste per i corsi, definite nello specifico nella parte IV, possono essere:
- Presenza fisica;
- Video conferenza sincrona;
- E-learning;
- Modalità mista.
I verbali di verifica finale (Parte I – Punto 5) devono essere predisposti per ciascun corso, in modalità cartacea o elettronica. Devono essere redatti a cura del soggetto formatore e devono contenere, quali elementi minimi:
- Dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- Dati del corso (tipologia e durata del modulo o dei moduli);
- Elenco degli ammessi alla verifica finale e relativo esito;
- Luogo e data della verifica finale;
- Sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- Esiti documentati dei risultati (in caso di colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati).
Gli attestati (Parte I – Punto 6), validi su tutto il territorio nazionale e rilasciati dal soggetto formatore, devono essere unici per ciascun corso e contenere, quali elementi minimi:
- Denominazione del soggetto formatore;
- Dati anagrafici del discente (nome, cognome, codice fiscale);
- Tipologia del corso con riferimento normativo e durata;
- Modalità di erogazione del corso;
- Firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
- Data e luogo.
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore deve organizzare un Fascicolo del corso (Parte I – Punto 7), archiviato in modalità cartacea o elettronica, conservata per almeno 10 anni e contenente:
- Dati anagrafici dei partecipanti;
- Registro presenze dei partecipanti con firme;
- Elenco dei docenti con firme;
- Progetto formativo e programma del corso;
- Verbale di verifica finale
Il Progetto formativo (Parte IV – Punto 2.6)
Il progetto formativo, definito dall’Accordo al punto 2.6 – Parte IV, riguarda il documento dell’intero processo di progettazione dell’attività formativa che il soggetto formatore dovrà redigere.
| Da chi è redatto? | Soggetto formatore |
|---|---|
| Requisiti: |
|
| Contenuti: | Il documento dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:
|
Riferimento metodologico (Parte IV – Punto 1.1)
La parte IV dell’Accordo invita i soggetti formatori ad un approccio sistemico e all’adozione di modelli organizzativi interni attraverso l’implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa. Il riferimento metodologico e concettuale per la gestione di tali processi viene individuato nel ciclo “PDCA” di Deming (Plan, Do, Check, Act), si rimanda a “L’importanza della formazione attiva e partecipata”, per un ulteriore approfondimento. Il processo di formazione deve, dunque, passare attraverso le fasi di:
- Analisi dei fabbisogni formativi e contesto;
- Progettazione;
- Erogazione;
- Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione;
- Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento.
Analisi dei fabbisogni formativi e contesto (Parte IV – Punto 1.2)
L’analisi dei fabbisogni formativi e di contesto rappresenta il punto di partenza fondamentale per costruire qualsiasi percorso di formazione efficace, significa, quindi, capire esattamente di cosa c’è bisogno e in quale contesto ci si trova prima di iniziare a progettare un corso o un intervento. L’analisi dei fabbisogni serve a raccogliere dati, fatti e informazioni reali per evitare di progettare interventi inutili, troppo complessi o, al contrario, troppo superficiali.
In materia di sicurezza e salute sul lavoro, l’analisi si concentra sui “fabbisogni professionali”. Questo significa che l’obiettivo è individuare quali competenze, conoscenze e abilità mancano ai lavoratori o prevedono la necessità di un aggiornamento per garantire un ambiente di lavoro sicuro. A tale scopo, è necessario individuare la rete di soggetti che, con ruoli diversi, partecipano al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza aziendale (Datori di lavoro, preposti, RSPP, RLS, lavoratori).

L’analisi di contesto, invece, serve a definire il legame con la specifica realtà aziendale. La formazione non è un processo standardizzato, i cui contenuti possono essere uguali per tutti, ma risulta necessario calare la formazione nella realtà specifica di quell’azienda tenendo conto di una serie di elementi, quali:
- Il Documento di Valutazione del Rischio;
- Macchinari e tecnologie utilizzate;
- Storia infortunistica;
- Cultura aziendale e livello di percezione del rischio già presente in azienda.
Tutte le informazioni devono essere raccolte attraverso un procedimento sistematico e con tecniche specifiche. Le informazioni, oltre che dal DVR, possono essere ottenute attraverso questionari, interviste, osservazioni, riunioni di gruppo e devono essere raccolti in un report (documento di output del processo) e allegate al progetto formativo.
Progettazione (Parte IV – Punto 1.3 e 2)
La progettazione formativa, dal punto di vista metodologico, si divide in due fasi:
MACROPROGETTAZIONE
(definizione del quadro generale del percorso formativo)
| Obiettivo del corso di formazione | Obiettivo generale del D.lgs. 81/08: “trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”
Nell’ambito di tale obiettivo è necessario identificare poi gli obiettivi specifici correlati ai soggetti da formare, sulla base dei diversi ruoli e delle diverse funzioni che dovranno svolgere nel contesto lavorativo. |
| Risultati attesi | Capacità, competenze, comportamenti, elementi costitutivi della dimensione della formazione (sapere, saper fare, saper essere). I risultati attesi non possono limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni sulla salute e sicurezza sul lavoro e alla conoscenza dei rischi ma devono riflettere gli aspetti relativi al sapere agire e relazionarsi nell’ambito delle attività che si è chiamati a svolgere.
È necessario che i risultati attesi siano coerenti con gli obiettivi formativi e siano conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. |
| Strategia formativa | L’efficacia di un’azione formativa è legata in larga misura ad una scelta adeguata della strategia formativa da seguire, poiché da essa dipende la effettiva trasformazione degli obiettivi e dei bisogni formativi in risultati concreti. Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando sempre che trattasi di azioni formative rivolte a adulti nell’ambito della formazione continua sul lavoro.
Qualsiasi percorso formativo sulla salute e sicurezza sul lavoro non può prescindere dall’adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da formare. Il progetto di massima dovrà pertanto indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nel percorso formativo. |
| Struttura generale, sequenza degli argomenti e loro correlazione logica, tempi e articolazione oraria |
|
MICROPROGETTAZIONE
(definizione di dettaglio del percorso formativo)
| Obiettivi specifici e risultati attesi | Sulla base degli esiti dell’analisi dei fabbisogni formativi e di contesto dovranno essere definitivi gli obiettivi didattici contestualizzati all’ambito aziendale o al contesto nel quale il soggetto opera. É necessario identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire, delineare, etc.
Strettamente correlati agli obiettivi sono i “risultati attesi” dall’azione formativa che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. I risultati attesi descrivono ciò che un discente dovrà conoscere, capire ed essere in grado di realizzare al termine del processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia e devono essere misurabili, valutabili, e adeguati. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni in termini di sapere, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali inerenti alle attività che si è chiamati a svolgere. Tipicamente i risultati attesi possono essere declinati mediante parole chiave che possano descrivere sinteticamente il tipo di conoscenza (nella dimensione del sapere), di abilità e di competenze (nella dimensione del saper fare e del saper essere) e che dovranno possedere i discenti in uscita dal percorso formativo, come ad esempio essere in grado di, saper individuare, saper svolgere, saper applicare, conoscere, acquisire metodi, criteri e strumenti, etc. |
| Argomenti da trattare, contenuti e durata | In sede di microprogettazione, dovranno essere contestualizzati e definiti gli argomenti di dettaglio che verranno trattati nell’ambito di ogni unità didattica e i contenuti che dovranno risultare coerenti con gli obiettivi declinati. Bisognerà, dunque, individuare e stabilire con chiarezza e dettaglio i contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, che non dovranno essere generici e non dovranno dar luogo a diverse interpretazioni da parte di chi svilupperà l’azione formativa. |
| Strategia formativa e metodologia didattica | Identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l’azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro per tutto l’arco della vita (lifelong learning). È necessario dunque adottare un approccio di tipo andragogico che tenga conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli adulti. In tal senso non si può prescindere dall’adozione di metodologie didattiche attive ed interattive che prevedono il coinvolgimento diretto del discente e la sua centralità nel percorso di apprendimento.
Il progetto formativo dovrà dunque indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nell’intero percorso formativo e in ciascuna unità didattica. Le metodologie didattiche attive si basano sul presupposto che l’apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale, e risultano particolarmente efficaci quando si tratta di acquisire atteggiamenti, capacità di analisi e di soluzioni di problemi e incrementare specifiche capacità. La modalità di trasmissione dei contenuti deve inoltre tenere conto delle esigenze di “vita professionale reale” e non solo vertere su contenuti di merito e didattici. Il formatore/docente dovrà pertanto basare la propria attività non solo sulla trasmissione di nozioni, abilità e competenze ma su quanto valorizzi le esperienze di ciascuno. Per un approfondimento sulle metodologie didattiche attive si rimanda a “L’importanza della formazione attiva e partecipata” |
| Modalità e criteri di verifica e valutazione dei risultati | Per avere la garanzia che l’obiettivo formativo sia stato raggiunto, è necessario valutare i risultati. Esistono differenti livelli di valutazione che richiedono momenti, tempi e risorse diversi per essere realizzati.
La valutazione risulta necessaria non solo come controllo del processo di apprendimento e cambiamento che si vuole mettere in atto, ma anche come partecipazione consapevole e forte stimolo motivazionale da parte dei discenti, oltre che come feedback per i docenti/formatori circa la validità ed i livelli di efficienza ed efficacia del corso erogato. Il sistema di valutazione va definito nella fase di progettazione e consente di:
fornire feedback ai discenti in merito al loro apprendimento e cambiamento. |
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine del percorso formativo, è necessario procedere alla valutazione degli apprendimenti. Nel sistema europeo (EQF) i risultati dell’apprendimento si traducono in acquisizione di conoscenze, abilità e competenze:
| Conoscenze | Abilità | Competenze |
|---|---|---|
| Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. |
Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). |
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia. |
Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall’intervento formativo in termini di:
- conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche;
- capacità di analisi e di decisione;
- capacità dell’uso di strumenti e attrezzature di lavoro;
- capacità di applicare conoscenze, abilità e comportamenti per il successivo trasferimento in ambito lavorativo.
Criteri da seguire per la costruzione della verifica di apprendimento:
- essere esaustiva e completa per valutare tutti gli argomenti affrontati nel corso e previsti nella microprogettazione delle singole unità didattiche;
- essere coerente con gli obiettivi e i risultati attesi individuati nel corso e in ciascuna unità didattica con evidenza di conoscenze, abilità e competenze valutate;
- rispettare la mappatura completa dei contenuti e degli obiettivi del corso (cosa si fa, perché si fa, quale risultato ci si aspetta);
- lasciare poco spazio all’ambiguità e alle interpretazioni personali;
- definire criteri chiari per la correzione delle prove (griglie di valutazione);
- stabilire il “peso” delle verifiche intermedie e finali.
Tipologie di verifica
| Verifica in ingresso | È finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse dei partecipanti ad un percorso formativo. Viene utilizzata quando dall’analisi dei fabbisogni non emerge chiaramente un omogeneo livello di competenze in ingresso dei partecipanti. L’utilità di effettuare prove di verifica in ingresso è quella di poter confrontare i risultati con le prove di verifica finali e misurare il gap tra le conoscenze/ abilità/ competenze pregresse possedute e quelle acquisite al termine del corso. Le verifiche in ingresso servono anche a conoscere le motivazioni personali o organizzative. |
| Verifica in itinere | Ha l’obiettivo di monitorare il livello di apprendimento durante lo svolgimento del corso allo scopo di riadattare gli interventi durante la fase di erogazione della formazione e di permettere al discente di riscontrare i propri progressi nell’apprendimento in maniera continua. In tal senso, garantendo i tempi previsti per ciascuna unità didattica, i momenti di verifica intermedia, la loro discussione e approfondimento possono risultare utili per ridefinire concetti, nozioni, procedure poco chiare e permettere al discente di riscontrare l’utilità di quanto appreso ai fini dell’esercizio delle proprie competenze. |
| Verifica finale | Serve, insieme alle verifiche intermedie, per misurare:
|
In fase di progettazione è necessario indicare, oltre alle modalità e i criteri, i pesi da attribuire alle varie verifiche che concorrono poi alla valutazione globale. La gestione delle verifiche spetta al responsabile del progetto formativo.
Modalità di verifica
| Modulo/Corso di formazione | modalità di verifica finale |
|---|---|
| Lavoratori | Colloquio o test |
| Preposti | Colloquio o test |
| Dirigenti | Colloquio o test |
| Datore di lavoro | Colloquio o test |
| Datore di lavoro/RSPP | Colloquio o test |
| Modulo A (RSPP/ASPP) | Test eventualmente integrato da colloquio |
| Modulo B (RSPP/ASPP) | Test e simulazione |
| Modulo C (RSPP) | Colloquio |
| Modulo giuridico CSP/CSE | Test |
| Modulo tecnico CSP/CSE | Simulazione |
| Ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Test e prove pratiche |
| Operatori addetti alla conduzione di attrezzature | Prove pratiche |
- Test: prova strutturata a risposta multipla, minimo 30 domande, esito positivo con almeno il 70% di risposte esatte. Somministrabile anche in itinere.
- Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso.
- Simulazione: finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo.
- Prove pratiche: specificate per ciascun corso, nei punti 7 e 8, parte 2 dell’Accordo.
| Modulo/Corso di aggiornamento | modalità di verifica finale |
|---|---|
| Lavoratori | Colloquio o test |
| Preposti | Colloquio o test |
| Dirigenti | Colloquio o test |
| Datore di lavoro | Colloquio o test |
| Ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Prova pratica e colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento |
| Operatori addetti alla conduzione di attrezzature | Prova pratica e colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento |
- Test: prova strutturata a risposta multipla, minimo 10 domande, esito positivo con almeno il 70% di risposte esatte, in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.
- Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.
- Prova pratica: verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto inquinamento.
Una delle novità introdotte dall’Accordo riguarda l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (Parte IV – Punto 7). Essa ha lo scopo di verificare e misurare l’impatto che la formazione ha avuto sui partecipanti, in termini di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, nonché di comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione (applicazione di procedure, protocolli, etc.) che producono, inevitabilmente, degli effetti sull’efficacia e sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione.
L’accordo stabilisce che tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa utilizzando diverse modalità, quali:
- Analisi infortunistica aziendale: misurare l’incidenza degli infortuni prima e dopo l’intervento formativo, inclusi i “mancati infortuni”. Questa analisi permette di valutare se la formazione ha contribuito a ridurre gli incidenti sul lavoro;
- Questionari da somministrare al personale: utilizzare questionari di autovalutazione per valutare l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei Lavoratori. I questionari possono riguardare la percezione del rischio, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali e la percezione dell’esperienza formativa;
- Check list di valutazione: utilizzare check list per osservare i comportamenti dei Lavoratori e verificare se adottano comportamenti sicuri. Gli elementi da osservare possono includere l’uso dei DPI, il corretto utilizzo delle attrezzature e il rispetto delle procedure di lavoro.
Le risultanze di tali monitoraggi dovranno essere oggetto di discussione in occasione della riunione periodica.
I corsi di formazione (Parte II)
Corso di formazione per lavoratori (Parte II – Punto 2.1)

La formazione generale costituisce credito formativo permanente. La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
I progetti di formazione specifica dovrebbero prendere in esame gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi in ragione della organizzazione aziendale e della valutazione dei rischi.
Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica.
Corso di formazione per preposti (Parte II – Punto 2.2)

Requisiti di accesso: al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori
Corso di formazione per dirigenti (Parte II – Punto 2.3)

Corso di formazione per datore di lavoro (Parte II – Punto 3)

Il corso di formazione per Datore di Lavoro deve essere completato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo (entro 24 maggio 2027). Per coloro che sono in possesso di un attestato i cui contenuti risultano conformi è previsto un aggiornamento quinquennale, a partire dalla data di emissione dell’attestato.
Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (Parte II – Punto 4)

Requisiti di accesso: Il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione può frequentare il corso solo dopo aver frequentato il corso per Datore di lavoro indicato in precedenza.
Corso di formazione per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Parte II – Punto 5)

Il Modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli.
Il Modulo B comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione. La progettazione delle unità didattiche e l’articolazione oraria del modulo B è demandata alla responsabilità dei soggetti formatori, secondo le indicazioni riportate nella parte IV dell’Accordo.
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
Corso di formazione per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Parte II – Punto 6)

Corso di formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Parte II – Punto 7)

Corso di formazione per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature ex art. 73, c.5 D.lgs. 81/08 (Parte II – Punto 8)




Al termine di ciascun modulo teorico-tecnico dovrà essere effettuata una verifica intermedia consistente in un questionario a risposta multipla. La prova si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il superamento della prova è propedeutico al passaggio dei moduli pratici specifici. In caso di mancato superamento il modulo teorico dovrà essere ripetuto.
Al termine di ciascun modulo pratico dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica così come specificato dall’Accordo. In caso di mancato superamento della verifica finale dovrà essere ripetuto l’intero modulo pratico.
Corsi di aggiornamento (Parte III)
I corsi di aggiornamento, le cui scadenze sono indicate nelle tabelle precedenti, non devono essere intesi come un mero adempimento burocratico ma organizzati nell’ottica del lifelong learning, con l’obiettivo di aggiornare competenze operative, capacità relazionali e relative al ruolo, tenendo conto dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento di Lavoratori, Preposti, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, c. 5, D.lgs. 81/2008.
Nei corsi di aggiornamento è possibile prevedere delle verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei percorsi formativi ed esperienziali pregressi, per rendere l’apprendimento maggiormente dinamico e per garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze.
Nel pianificare i percorsi di aggiornamento è necessario prestare attenzione alla rilevazione di nuovi bisogni formativi.
In caso di aggiornamento per RSPP/ASPP, CSP/CSE, operatori addetti alle attrezzature, questi soggetti non possono esercitare la loro funzione senza aver prima completato il percorso di aggiornamento previsto.
Il mancato aggiornamento periodico, se contenuto entro il limite massimo di 10 anni, non comporta la perdita del credito formativo acquisito con i corsi abilitanti iniziali. Pertanto, il recupero tardivo dell’aggiornamento consente il ripristino dell’operatività del professionista. Tuttavia, per poter esercitare validamente le funzioni di RSPP, ASPP e Coordinatore (CSP/CSE) dopo cinque anni dalla prima abilitazione, il professionista deve dimostrare, al momento dell’assunzione dell’incarico, di aver completato il monte ore minimo di aggiornamento obbligatorio nei cinque anni immediatamente precedenti.
I corsi di formazione e aggiornamento per qualifiche operative specifiche non sono validi per l’aggiornamento di altre figure. Tra questi rientrano, a titolo d’esempio:
- Formazione e aggiornamento di dirigenti e preposti (Art. 37 D.Lgs. 81/08);
- Formazione e aggiornamento per addetti alle emergenze (Antincendio, Evacuazione e Primo Soccorso – Artt. 44, 45, 46 D.Lgs. 81/08).
Inoltre, non sono validi per l’aggiornamento di altre figure:
- Moduli aggiuntivi cantieri per corso di formazione per dirigente
- Moduli aggiuntivi cantieri per corso di formazione per datore di lavoro
- Moduli tecnico-integrativi per corso di formazione per datore di lavoro – RSPP
- Moduli B di specializzazione per corso di formazione per RSPP
Per quanto concerne convegni e seminari, il soggetto che realizza l’iniziativa è tenuto a predisporre e conservare il registro delle presenze dei partecipanti, per i quali non è previsto alcun limite numerico massimo.
Erogazione dei corsi (Parte IV)
Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure per:
| Corsi in presenza (Parte IV – punto 3.1) |
Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Tale modalità è valida sia per la formazione specifica che per l’aggiornamento dei lavoratori, fermo restando il rispetto dei criteri metodologici definiti in sede di microprogettazione. |
| Corsi in video conferenza sincrona (VCS) (Parte IV – punto 3.2) |
La videoconferenza sincrona (VCS) consiste nello streaming in tempo reale di un evento formativo su una piattaforma multimediale, garantendo la contemporanea presenza e l’interazione tra docenti e discenti dislocati in postazioni remote.
Sebbene questa modalità consenta un’interazione analoga alla didattica d’aula, la VCS presenta specificità che richiedono specifici requisiti organizzativi e tecnologici e idonee procedure per la gestione di: accessi, tracciamento, verifica delle presenze, interventi dei discenti, materiali didattici e test di apprendimento (vedi paragrafo successivo). In linea con la Legge 52/2019, la VCS è pienamente equiparata alla formazione in presenza, con l’esclusione delle sole attività che richiedono prove pratiche o addestramento. |
| Corsi e-learning (Parte IV – punto 3.3) |
L’e-learning è un modello formativo a distanza, erogato prevalentemente in modalità asincrona, che si basa sull’interattività tra studenti, docenti e tutor attraverso una piattaforma informatica dedicata.
Per poter erogare corsi in questa modalità, il soggetto formatore, incluso il datore di lavoro che provvede direttamente alla formazione, deve soddisfare specifici requisiti organizzativi e gestionali (vedi paragrafo successivo). |
| Corsi in modalità mista o blended learning (Parte IV – punto 3.4) |
La modalità mista (o blended learning) consiste nell’erogazione di percorsi formativi che alternano sessioni a distanza — sia sincrone che asincrone — a incontri in presenza fisica.
Questo approccio riduce il senso di isolamento tipico della formazione a distanza, pur preservandone i principali vantaggi, come l’autonomia nella gestione dei ritmi di studio, la riduzione dei tempi di trasferta e la personalizzazione dell’apprendimento. Il soggetto formatore può quindi pianificare in presenza i momenti didattici considerati strategici per l’efficacia del corso. Nello specifico, l’aula fisica viene valorizzata per:
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Requisiti organizzativi e gestionali
| Corsi in presenza |
Analisi dei fabbisogni formativi e del contesto (Parte IV – Punto 1.2)
Progettazione (Parte IV – Punto 1.3)
Erogazione (Parte IV – Punto 1.4) Durante la fase di erogazione il tutor ha il compito di presidiare le attività e rilevare eventuali criticità che vanno registrate e descritte in specifici report, utili per la fase del riesame e per l’adozione di misure correttive e di miglioramento. Il processo di monitoraggio e valutazione è in capo al soggetto formatore e ha lo scopo di verificare l’efficacia della formazione e di migliorarne la qualità, attraverso il controllo degli elementi chiave dei processi formativi basati su criteri di efficienza, efficacia e qualità della formazione. Il monitoraggio è opportuno utilizzare delle specifiche procedure in grado di rilevare parametri ed indici prestazionali misurabili e di elaborare dati, misurare in termini qualitativi e quantitativi gli indicatori e documentare i risultati. Il monitoraggio si basa, solitamente, su tre livelli: Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione (Parte IV – Punto 1.5)
Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento (Parte IV – Punto 1.6) Durante questa fase il soggetto formatore analizza i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità della formazione, con lo scopo di verificare se gli obiettivi didattici e di performance organizzativa sono stati raggiunti. Anche in questo caso, è opportuno stabilire delle procedure che prendono in esame i parametri prestazionali che misurano la qualità organizzativa e qualità didattica (desumibili dai questionari di gradimento) e risultati degli apprendimenti (desumibili dalle verifiche degli apprendimenti). Il riesame consente al soggetto formatore di individuare ed analizzare eventuali criticità e adottare le misure correttive per migliorare la qualità didattica ed organizzativa. |
| Corsi in video conferenza sincrona (VCS) (Parte IV – punto 3.2.1) |
Oltre a quanto già stabilito in merito alla struttura organizzativa definita per processi (nei paragrafi precedenti e nell’approfondimento avente titolo: L’importanza della formazione attiva e partecipata), ciascun ambito dovrà integrare specifiche attività complementari e prevedere l’assegnazione di personale dotato di adeguate competenze dedicate.
Analisi dei fabbisogni formativi e del contesto
Progettazione In sede di macro-progettazione definire:
In sede di micro-progettazione definire:
Erogazione Attività tipiche da svolgere nell’erogazione del corso di formazione in modalità VCS:
Monitoraggio e valutazione. Riesame e misure di miglioramento Il questionario di gradimento dovrà essere strutturato con elementi di valutazione aggiuntivi che tengano conto della modalità di erogazione in videoconferenza sincrona. In particolare, dovranno essere rilevati e monitorati:
I dati così rilevati saranno elaborati ed analizzati in sede di riesame (sia generale che per singoli percorsi formativi) con l’individuazione e l’adozione delle misure di miglioramento e correttive riguardanti gli elementi caratterizzanti la modalità di erogazione in videoconferenza sincrona. |
| Corsi e-learning (Parte IV – punto 3.3) |
Il soggetto formatore erogatore del corso, compreso il caso in cui sia lo stesso datore di lavoro, dovrà:
Requisiti di carattere tecnico della piattaforma Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata. |
Risorse professionali e profili di competenze
| Corsi in presenza (Parte IV – Punto 1.7) |
Il soggetto formatore si avvale e deve avere la piena disponibilità nella propria struttura di figure professionali con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità. I profili riguardano:
Responsabile dei progetti formativi
Docente
Tutor d’aula
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| Corsi in video conferenza sincrona (VCS) (Parte IV – punto 3.2.1) |
Il soggetto formatore deve avvalersi di profili professionali con particolari competenze, aggiuntive a quelle generali (previste per la formazione in presenza), con conoscenze, abilità e responsabilità idonee a gestire e presidiare i processi di produzione che caratterizzano la formazione in VCS.
Responsabile dei progetti formativi
Docente
Tutor d’aula virtuale
Esperto nella gestione tecnica della piattaforma multimediale
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| Corsi e-learning (Parte IV – punto 3.3) |
Il soggetto formatore deve avvalersi di profili professionali con particolari competenze, aggiuntive a quelle generali (previste per la formazione in presenza), con conoscenze, abilità e responsabilità idonee a gestire e presidiare i processi di produzione caratterizzanti tale formazione. Tali figure devono essere disponibili nell’organizzazione del soggetto formatore indipendentemente dalla natura contrattuale.
Responsabile del progetto formativo
Mentor/tutor di contenuto
Tutor di processo
Sviluppatore della piattaforma
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Valutazione del gradimento (Parte IV – Punto 5)
La valutazione del gradimento riguarda la rilevazione della soddisfazione dell’utente in relazione al percorso formativo erogato su alcuni punti fondamentali quali, la qualità didattica, la qualità organizzativa e l’utilità percepita, utili al soggetto formatore per il monitoraggio e riesame dei percorsi formativi. Essa può essere somministrata sia a ridosso dell’immediata conclusione del percorso, sia in itinere (monitoraggio in progress). Lo strumento di valutazione più utilizzato è il questionario a risposta aperta e/o chiusa. La compilazione è, di solito, anonima.

Pubblicazione a cura di Formedil Caserta del 26/05/2026. Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di Formedil Caserta a patto che sia chiaramente riportata la fonte. Formedil Caserta declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo è un approfondimento ma non va considerato definitivo: per qualunque necessità, è possibile contattare l’ente e avvalersi della sua consulenza. In nessun caso, pertanto, Formedil Caserta potrà essere ritenuta responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti direttamente o indirettamente da errori e/o omissioni negli approfondimenti pubblicati, nelle notizie inviate e/o da azioni dell’utente conseguenti alla lettura dei testi stessi. L’utente che utilizza il servizio accetta integralmente le condizioni sopraesposte ed approva espressamente le condizioni di esclusione di responsabilità di Formedil Caserta.